Come definire una manifestazione temporanea? Si pronunciano i Vigili del fuoco

Un nuovo post sui parchi di divertimento
Come definire una manifestazione temporanea? Si pronunciano i Vigili del fuoco
Un Blog sui Parchi Divertimento

definizione manifestazione temporaneaCosa è una manifestazione temporanea? Lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, individuando la definizione di “manifestazione temporanea” ai fini dell’applicazione del  D.P.R. n.151/2011, il Regolamento che semplifica le norme di prevenzione incendi. Il quesito commenta la previsione di cui all’allegato I,  n. 69 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi” che prevede anche che “sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.

La nota dei Vigili del fuoco chiarisce che:

Con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall’art. 9 del D.P.R. 37/98.

 In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente l’impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

 In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

 In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse”.

Per maggiore chiarezza, ricordo che al punto 69 del D.P.R. 151/2011 sono comprese le seguenti attività:

“Attività 69
Attività 69.1.A : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 400 mq a 600 mq.
Attività 69.2.B : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 600 mq a 1500 mq.
Attività 69.3.C : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 1500 mq.”

Puoi leggere anche:

The post Come definire una manifestazione temporanea? Si pronunciano i Vigili del fuoco appeared first on Un Blog sui Parchi Divertimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *